La distinzione tra assicurazioni "merci" e "corpi" trova conferma anche nel modo di gestire i sinistri.
I sinistri nelle assicurazioni merci
Caratteristica comune dei sinistri "trasporti" è di non avere una collocazione geografica definita: le navi, come le merci, si spostano in tutto il mondo ed il sinistro può colpirle ovunque.
Come può l'assicuratore intervenire, di quali strumenti si può avvalere che consentano una gestione ragionevolmente efficiente ed efficace?
Anche sotto questo profilo la primogenitura del servizio sinistri deve essere riconosciuta agli assicuratori dei Lloyd's che fin dall'800 crearono una rete è estesa in ogni angolo del mondo è di loro "Agents" dedicati all'assistenza in tema di sinistri, assistenza che, in taluni casi giunge fino alla liquidazione ed al pagamento dei sinistri ("Lloyd's Agents", "Lloyd's Settling Agents"). In italiano questi tipo professionisti vengono chiamati "Commissari d'Avaria".
Nell'assicurazione internazionale delle merci (per i corpi la prassi è generalmente diversa e vedremo perché) il Commissario d'Avaria è colui al quale il danneggiato-reclamante deve rivolgersi, denunciando il sinistro, per chiedere l'intervento del perito.
Il Commissario d'Avaria (anche quando si tratti di un Lloyd's Agent) è un professionista (in qualche caso organizzato in forma societaria molto strutturata, in altre semplice persona fisica che svolge altre attività, oltre a quella in questione) del tutto indipendente, ma riconosciuto da uno o (generalmente) più assicuratori per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui sinistri che gli vengono presentati.
Come, accennato taluni commissari d'avaria particolar-mente strutturati possono venire incaricati / autorizzati dagli assicuratori di estendere il proprio intervento fino a giungere alla liquidazione del sinistro (o addirittura al suo pagamento), ma questa non è la situazione più frequente.
Molte volte, poi, la funzione di Commissario d'avaria viene affidata ad Agenzie o Rappresentanze all'estero della Compagnia assicuratrice, ma anche in questi casi l'intervento viene svolto in quella specifica "qualità" e cioè in modo indipendente dalla struttura che ha prestato l'assicurazione.
Il nominativo del Commissario d'avaria al quale rivolgersi è indicato sul Certificato di Assicurazione, generalmente riferito alla località di destinazione e/o al porto di sbarco più vicino. Ogni Compagnia assicuratrice dispone normalmente di un elenco dei Commissari d'Avaria in Italia ed all'estero; se, per la località d'interesse non appare un nominativo nell'elenco della Compagnia, si può fare riferimento a nominativi di altre compagnie o più genericamente, in caso di località marittime estere, al "nearest Lloyd's Agent".
I brokers maggiormente specializzati nelle assicurazioni trasporti (ed in particolare quando si tratti di applicazioni a polizze di abbonamento a favore di aziende industriali che vendono c.i.f. in tutto il mondo) tendono anche ad indicare se stessi come riferimento, in caso di danno.
In effetti, con le attuali possibilità di comunicazione, si considera preferibile intervenire a distanza e tenere la pratica sotto diretto controllo: quindi, a seconda dei casi, il broker è interpellato dal reclamante è potrà scegliere fra l'indicazione di un nominativo di Commissario d'Avaria locale, al quale indirizzarlo, e l'intervento di un perito di nomina propria (ma ovviamente concordata con l'assicuratore) nei casi di particolare importanza e complessità, dopo, comunque, essersi confrontato con l'Assicuratore.
Ad esempio, sinistri importanti che coinvolgano "project cargo" (grandi attrezzature, parti di impianti, grandi grues, ecc.) che comportino scelte delicate in tema di riparazione o sostituzione ed anche difficili indagini sulle circostanze del sinistro e sulle cause del danno è opportuno vengano gestiti avvalendosi di professionisti della cui capacità siano pienamente consapevoli e concordi l'assicurato, l'assicuratore ed il broker.
Ritornando ora alla situazione più frequente (rapporto diretto fra reclamante e Commissario d'Avaria), quest'ultimo, come detto, nomina il perito, che procede agli accertamenti e rilascia il proprio elaborato, al quale viene allegata la documentazione relativa alla merce (polizza di carico, distinte pesi è quando necessario è documenti doganali, fatture, se disponibili, copia del reclamo presentato nei confronti dei responsabili del sinistro e relative risposte, ecc.).
La documentazione di cui sopra entra a far parte del "Certificato di danno" elaborato dal Commissario d'Avaria, Certificato che viene consegnato al reclamante contro pagamento del relativo costo, che si compone della parcella del perito e degli onorari dello stesso Commissario. Il Certificato di Danno va quindi presentato dal reclamante al proprio assicuratore, per la liquidazione del sinistro ed i relativi costi seguiranno la sorte del reclamo: se questo risulterà liquidabile, il risarcimento comprenderà anche il rimborso del costo del certificato di danno. Contrariamente, quindi, a ciò che taluni erroneamente ritengono, il Commissario d'Avaria è una figura del tutto indipendente dall'assicuratore anche se da questi incaricata ed il suo intervento va anche a favore dell'assicurato, consentendogli di fornire all'assicuratore la prova dell'entità e delle circostanze del danno.
Deve essere chiaro che non competono al Commissario di Avaria responsabilità in ordine alle misure da prendere per salvaguardare l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili o per la conservazione delle cose danneggiate, sempre di diretta competenza dell'assicurato.
D'altra parte il mancato ricorso all'opera del Commissario d'avaria può complicare ma non pregiudicare il risarcimento del danno, in quanto l'assicurato ha la possibilità di fornire la prova del sinistro e dei danni sofferti con altri mezzi validi: intervento di pubbliche autorità, consulenze tecniche, testimonianze, ecc..
Il ricorso a tali mezzi "sussidiari" potrà talvolta essere utile quando l'assicurato non concordi con le risultanze del Certificato del Commissario d'Avaria o quando questi non intervenga nei tempi dovuti.
E' bene poi ricordare che qualora il danno risulti non risarcibile a termini di polizza, l'assicurato non potrà rivalersi del costo del certificato di avaria (onorari e spese del Commissario d'avaria, compresi gli onorari e spese del perito). Per questo il Commissario d'Avaria rilascia il proprio certificato al reclamante solo contro pagamento di quanto dovuto.
Riepilogando, in caso di danno, l'assicurato ha l'obbligo di svolgere tutti gli atti e prendere tutte le misure necessarie a prevenire e limitare i danni ed a salvaguardare l'eventuale azione di rivalsa degli assicuratori contro i terzi responsabili.
Deve comunicare agli assicuratori, non appena a conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'evento; elevare precise, circostanziate riserve sui documenti che devono essere firmati per dare atto della ricezione della merce (buoni di consegna e simili); richiedere immediatamente, non appena si abbia la disponibilità della merce o si è a conoscenza del danno, l'intervento del commissario d'avaria e/o del perito designato dagli assicuratori, fornendo loro tutte le informazioni e l'assistenza necessaria; non disporre delle merci danneggiate senza la previa autorizzazione degli assicuratori o dei loro incaricati. Fornire tutti i documenti e fare quanto richiesto per consentire la pronta esecuzione dei provvedimenti necessari.
Per procedere alla richiesta di risarcimento, l'assicurato o il reclamante dovranno produrre (nel caso di trasporto via mare):
- originale della polizza o del certificato di assicurazione
- polizza di carico
- bolla di consegna con le riserve
- fattura delle merci
- packing list
- "short delivery certificate"
- certificato di avaria
- copia del reclamo inviato al responsabile del danno ed eventuale ulteriore corrispondenza scambiata
Per quanto concerne i termini per presentare tempestiva-mente le riserve al vettore, nel caso di danni apparenti, le riserve vanno fatte immediatamente, alla ricezione.
Nel caso di danni occulti, il termine varia fra i 3 giorni per i trasporti nazionali a mezzo ferrovia o nave o per i trasporti marittimi internazionali ai quali si applichino le regole di Visby, ai 7 giorni stabiliti per i trasporti internazionali a mezzo autocarro o a mezzo ferrovia, ai trasporti nazionali a mezzo aereo, gli 8 giorni dei trasporti nazionali a mezzo autocarro, ai 14 giorni dei trasporti internazionali a mezzo aereo ed infine ai 15 giorni dei trasporti marittimi ai quali si applicano le regole di Amburgo.
E' comunque evidente che le riserve, per avere qualche efficacia, devono essere formulate con la massima tempestività.
Il servizio sinistri della compagnia assicuratrice (che avrà aperto la pratica se e quando ha ricevuto notizia del reclamo), "prende in carico" la gestione del sinistro nel momento in cui riceve il reclamo accompagnato dal certificato di danno e completato con l'originale del certificato di assicurazione, "girato in bianco".
In effetti, nell'assicurazione delle merci (ci riferiamo essenzialmente a merci vendute c.i.f.), il certificato è fatto a nome del contraente "&/o per conto di chi spetta" e i diritti che ne derivano si trasferiscono a chi a "titolo" alle merci. Per questo, quando il reclamo viene presentato da soggetto diverso da quello che appare sul certificato di assicurazione, quest'ultimo deve essere "girato"; al certificato va poi unita la fattura della merce ed alla polizza di carico. A quel punto l'assicuratore, sulla base della documentazione prodotta (ed eventualmente chiedendone l'integrazione con altra) accerta che il sinistro sia coperto a sensi di polizza, che la somma assicurata sia corretta, che la somma reclamata corrisponda a quanto accertato dal perito e liquida il sinistro. Ovviamente l'assicuratore, quando ne ricorrano le premesse, cercherà di dar corso all'azione di rivalsa.
L'intervento del broker (che non deve limitarsi a fare da semplice tramite) è di grande importanza nell'agevolare il rapporto fra reclamante ed assicuratore: talvolta il primo non comprende le motivazioni e l'importanza di certe richieste di chiarimento o di documentazione che vengono avanzate dall'assicuratore; in molti altri casi è quest'ultimo a chiedere chiarimenti del tutto superflui od ai quali ha già avuto risposta nella documentazione prodotta. Una gestione attenta e competente da parte del broker contribuisce al miglior esito della pratica non solo in termini di indennizzo conseguito, ma anche di rapidità di conclusione e quindi di soddisfazione e fidelizzazione del Cliente.
Ha poca importanza il rilievo che cliente del broker sia il contraente (ad esempio l'industria esportatrice) e non il reclamante ricevitore estero della merce: l'esportatore "c.i.f." ha "venduto" anche l'assicurazione ed eventuali (peggio se giustificate!) lamentele del suo cliente estero a questo riguardo finirebbero per riflettersi negativamente sull'immagine del broker presso l'esportatore.
Nel caso di merci marittime all'importazione, ovviamente riferendoci a merci acquistate dall'importatore italiano a termini "f.o.b." o "c. and f." (perché, nel caso di merci acquistate c.i.f., l'importatore italiano si troverebbe nella posizione specularmente identica a quella vista prima, dell'importatore estero), è molto probabile che, in caso di danni constatati all'arrivo della merce a destino o già al porto, ne venga informata immediatamente la compagnia od il broker, per il successivo incarico al perito, ecc.; capita sempre meno frequentemente che, avendo a che fare con assicuratori italiani, venga fatto intervenire un "Commissario d'avaria".
Nel caso di correnti di traffico costanti e specialmente con merci che presentino caratteristiche particolari (ad esempio: merci deperibili, come frutta fresca, pesce congelato, ecc.) è consigliabile che vengano concordati con gli assicuratori criteri di quantificazione dei danni quanto più oggettivi possibili, per eliminare contenziosi che aggravano inutilmente i costi. La gestione sinistri nell'assicurazione delle merci trasportate via terra (e specialmente se in ambito nazionale) segue, generalmente, un iter un po' diverso.
In generale, in caso di sinistro, il reclamante ne darà prontamente al broker od all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza e quindi si avrà un diretto ed immediato coinvolgimento della Compagnia assicuratrice, senza l'intervento di un "Commissario d'avaria". Il perito sarà nominato dalla Compagnia e si rapporterà direttamente con quest'ultima.
Ricordiamo che, per richiedere l'indennizzo, l'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano all'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili.
A tal fine (rifacendoci al contenuto dell'art. 20 della Polizza Merci 2006), il Contraente e/o l'Assicurato devono:
- consegnare i documenti di trasporto, il certificato di avaria e/o la perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'art. 17, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- esibire la fattura o gli altri documenti necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- consegnare l'originale del certificato di assicurazione, qualora emesso;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce, come previsto all'articolo 5.
In caso di furto di automezzo di proprietà dell'assicurato o in sua gestione dovranno essere consegnate le chiavi ed i documenti dell'apparecchio antifurto.
Nel caso di clienti di particolare importanza (siano essi spedizionieri-vettori, trasportatori o aziende industriali o commerciali), con grande volume di traffico e quindi con accentuata frequenza di sinistri, è possibile (e consigliabile) che venga concordata fra cliente, broker e assicuratore una procedura standard alla quale attenersi, con particolare riguardo all'indicazione di una lista di periti approvati dall'assicuratore ai quali il cliente (o il suo broker) possano rivolgersi direttamente, in prima battuta, al verificarsi di un sinistro.
Se, in generale, la procedura per la gestione e la liquidazione dei sinistri è quella sopra delineata, non si può omettere di menzionare quanto avviene nella prassi commerciale internazionale, che porta, in molti casi, a derogare le regole stabilite.
In particolare, nel traffico internazionali di merci spedite per via terrestre, capita sovente che un ricevitore di merci vendute c.i.f. (o a termini equivalenti), anzichè contestare immediatamente al vettore le mancanze o i danni riscontrati alla consegna (o insieme a tali doverose iniziative) si limiti ad addebitare al mittente (quando con esso abbia una continuità di rapporti) l'entità del danno. A quel punto la corretta procedura vorrebbe, invece, che fosse il ricevitore stesso a presentare il proprio reclamo all'assicuratore (dopo essersi rivolto al commissario d'avaria per la nomina del perito ed aver esibito le riserve fatte al vettore). Quando il ricevitore preferisce percorrere la "scorciatoia" di cui sopra, toccherà al mittente tentare di ricuperare quanto impropriamente addebitatogli, rivolgendosi al vettore al quale la merce era stata affidata. Il vettore, a sua volta, si rivolgerà al proprio assicuratore.
Nella situazione descritta, il mittente/esportatore della merce cede alle richieste (sarebbe più corretto dire all'imposizione) del suo cliente/importatore essenzialmente per ragioni commerciali ed allo stesso modo il vettore cerca di accontentare il proprio cliente/mittente per le stesse ragioni.
Quando sia possibile, quando l'importanza e la serietà del vettore/contraente lo giustifichino, normalmente l'assicuratore accetta di risarcire il sinistro (ovviamente dalla documentazione dovrà risultare quanto meno la riconducibilità del sinistro stesso al trasporto di cui si tratta e la ragionevolezza dell'importo reclamato) in tema di r.c. vettoriale. Si dovrà comunque prevedere (con una riserva apposta sulla quietanza indennizzo o con altro mezzo) che il vettore (e per suo tramite il mittente) debba restituire quanto percepito a titolo di indennizzo, qualora il ricevitore estero, oltre a reclamare il danno al mittente, abbia coltivato il reclamo in base all'assicurazione effettuata dal vettore "per conto" e quindi l'assicuratore si trovi a pagare quanto è formalmente in modo ineccepibile è sia stato reclamato a destino per lo stesso sinistro.
Le compagnie italiane praticano da tempo un esteso outsourcing dei servizi di liquidazione dei sinistri ed anche la gestione delle rivalse è largamente (e comprensibilmente) appoggiata a studi legali variamente convenzionati.