Le Polizze per l'assicurazione delle "responsabilità"

Come abbiamo evidenziato in premessa, le assicurazioni del Ramo Trasporti (sempre restando nel campo delle assicurazioni "merci") si suddividono fra assicurazioni "danni" (delle quali abbiamo trattato nelle pagine precedenti) ed in assicurazioni di "responsabilità".

Le Polizze per l'assicurazione delle "responsabilità" derivanti dalle attività di trasporto o spedizione e dalla movimentazione delle merci in generale

Si tratta di coprire la responsabilità conseguenti a perdite o danni sofferte dalle merci trasportate e di cui debba rispondere colui al quale tali merci sono state affidate per la spedizione od il trasporto, nelle varie forme che tali attività sono andate assumendo, dando luogo a forme e funzioni imprenditoriali prima sconosciute.
Così, ad esempio, l'evoluzione dei traffici è soprattutto, ma non esclusivamente è con l'enorme sviluppo che si è avuto nell'impiego dei containers, ha dato notevole impulso ad una figura che è andata incorporando attività precedentemente svolte da una pluralità di soggetti: l'operatore di trasporti multimodali (M.T.O., "multimodal transport operator").
Il mercato ha dovuto adeguarsi e sono state realizzate diverse formule di copertura "ad hoc". Il nostro breve esame riguarderà, quindi, sia le più semplici coperture della responsabilità del vettore stradale o dello spedizioniere, sia quelle, più complesse, dedicate all'M.T.O.
Come si è visto e riferendoci a quanto avviene nel nostro Paese, solo con l'introduzione della Legge 450/85, è stato possibile realizzare gli strumenti idonei all'assicurazione della responsabilità del vettore stradale: la nuova disciplina introdotta col Dlgs 286 del 21/11/05 non ha modificato lo schema generale (separazione delle polizze di responsabilità vettoriale dalle polizze "danno").

L'assicurazione della responsabilità Civile del vettore stradale per danni cagionati alle merci trasportate

Una "Polizza di Assicurazione della responsabilità del Vettore Stradale" a cura dell'ANIA vide la luce già nel 1986 e tuttora tale testo è quello maggiormente adottato.
Tuttavia qui faremo riferimento al testo prodotto nel 2006, nell'ambito della vasta attività di revisione dei formulari di polizza per aggiornarli alle ultime modifiche normative.

Il frontespizio di tale "Polizza di assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale per i danni alle merci trasportate" (edizione 2006) esordisce precisando la forma di polizza adottata, se su "fatturato noli" o su "autocarri identificati".
Sul frontespizio vengono indicati:

  • i massimali per veicolo e per sinistro rispettivamente per i trasporti nazionali e per i trasporti internazionali, nonchè i più elevati massimali da coprire nel caso di inapplicabilità dei limiti
  • gli scoperti applicabili per furto, sottrazione, smarrimento delle merci o per altre cause da precisare
  • il periodo di assicurazione
  • il calcolo del premio

Il formulario contiene poi una pagina nella quale sono riportati i titoli delle Clausole che sono operanti solo se espressamente richiamate.
Segue l'indice che, in analogia allo schema seguito nel caso della Polizza "Merci" 2006 che abbiamo visto, elenca i seguenti argomenti:

  • Definizioni
  • Norme che regolano l'assicurazione in generale
  • Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale
  • Delimitazione della garanzia in caso di furto del veicolo
  • Esclusioni
  • Norme applicabili in caso di sinistro.

Non ci soffermiamo sulle Definizioni e sulle Norme che regolano l'assicurazione in generale (vale quanto citato per la polizza "merci"), mentre è necessario soffermarsi sulle Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale.
L'oggetto dell'assicurazione viene precisato, all'art. 12 di questo formulario 2006, nell'obbligo, dell'Assicuratore, "di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita od avaria delle cose consegnategli per il trasporto stradale.

Viene evidenziato che l'operatività della garanzia, in caso di furto del veicolo, è subordinata alle condizioni previste dagli art. 17, 18 e 19 (obbligo di sorveglianza, obbligo di antifurto e espressa operatività in caso di incidente stradale):
La garanzia opera anche quando l'Assicurato abbia affidato il trasporto ad un subvettore, a condizione che questi non sia stato manlevato da rivalsa.
Inoltre l'assicuratore non è obbligato per risarcimenti dovuti in dipendenza di altre responsabilità contrattuali o a seguito di eventuali pattuizioni in forza delle quali il vettore abbia accettato una responsabilità contrattuale con limiti più elevati di quelli minimi di legge.
L'articolo 13 (Limiti di indennizzo e massimali) è aggiornato a quanto stabilito nel Dlgs 21/11/05, n. 286.
Nell'ambito dei massimali indicati sul frontespizio di polizza il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento (per i trasporti nazionali) stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile.
In caso di sinistro che coinvolga più veicoli durante la sosta, l'obbligazione della Società non può eccedere il massimale indicato sul frontespizio.
Tale massimale s'intende al lordo di eventuali scoperti o franchigie.
L'assicuratore risarcisce, inoltre, le spese di perizia e le spese non inconsideratamente fatte per adempiere agli obblighi di salvaguardia stabiliti in polizza, anche in eccedenza al massimale di polizza.
L'articolo 13 stabilisce che sono compresi in polizza tutti i trasporti che hanno avuto inizio durante il periodo di assicurazione, mentre l'art. 14 precisa che la polizza presta la copertura da presa in consegna a riconsegna incluse soste funzionali al trasporto stesso. Se la sosta a destino, prima della riconsegna, supera le 24 ore, dovrà essere rispettato l'obbligo di sorveglianza. L'art. 16 definisce i limiti territoriali riferendoli esclusivamente al territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, relative acque interne.

Perché la polizza possa operare anche nell'ambito dei Paesi aderenti alla C.M.R. deve essere richiamata l'applicabilità della relativa Clausola 1/RCV2006 (inserita nell'elenco delle Clausole di cui alla seconda pagina del formulario).
Segue quindi il capitolo contenente la "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo", comprendente gli articoli 17 (Obbligo di sorveglianza), 18 (Obbligo di antifurto) e 19 che conferma l'operatività della garanzia in caso di furto a seguito di incidente stradale che impedisca all'autista di mettere in rispettare gli obblighi di cui agli articoli 17 e 18.
Anche in questo formulario vengono indicate le solite esclusioni e cioè le "merci escluse" (le stesse che abbiamo visto ripetutamente citate nel capitolato "merci trasportate" ed i "rischi esclusi" (art. 21).
Queste ultime esclusioni sono diverse da quelle che trovano applicazione nella polizza merci (anzi: nelle polizze merci in generale) ed è opportuno ricordarle:

  1. dolo del Contraente o dell'Assicurato
  2. appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi
  3. infrazione alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose
  4. vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci
  5. bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte

L'art. 22 costituisce una seconda sezione di "rischi esclusi" che comprende i rischi di guerra, sociopolitici in genere, terrorismo, sabotaggio, vandalismo ecc..
L'ultimo "capitolo" riguarda le Norme applicabili in caso di sinistro.
Le "condizioni da approvare specificamente per iscritto" di questa polizza sono, anche in questo caso, gli articoli 8 ("recesso"), 9 ("tacita proroga") e, molto rilevanti 17 (obbligo di sorveglianza) e 18 (obbligo di antifurto), nonchè la Clausola (da allegare) n. 6/RCV-2006 è Regolazione del premio.
Come accennato, insieme alla Polizza vera e propria sono state predisposte le seguenti Clausole che, richiamate nell'apposita pagina del contratto ed allegate, vanno ad integrarne e modificarne il contenuto:

  • Clausola N.1/RCV 2006 (trasporti internazionali in regime di CMR)
  • Clausola N.2/RCV 2006 (esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per i casi di dolo e colpa grave)
  • Clausola N.3/RCV 2006 (scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci)
  • Clausola N.4/RCV 2006 (esclusione dell'assicurazione della responsabilità del vettore per furto, sottrazione o smarrimento delle merci)
  • Clausola N.5/RCV 2006 (delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi)
  • Clausola N.6/RCV 2006 (regolazione del premio)
  • Clausola N.7/RCV 2006 (limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza)
  • Clausola N.8/RCV 2006 (assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne)
  • Clausola N.9/RCV 2006 (assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi)
  • Clausola N.10/RCV 2006 (assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero)

Occorre aggiungere che la prassi attuale è ben lontana dalla formale precisione che parrebbe delineata leggendo i formulari che abbiamo citato.
Per limitarci ad un solo esempio di copertura che deroga quanto stabilito nella Polizza di responsabilità del Vettore Stradale 2006, si potrebbe citare quanto ormai molte compagnie praticano in tema di copertura della responsabilità del vettore quando questi accetti di accollarsi un limite di risarcimento, per danni alle merci trasportate, più elevato del limite di Legge.
Sotto la pressione della concorrenza e specialmente quando il vettore si trovi a trattare con una committenza molto agguerrita, si verifica sovente che venga contrattualmente convenuto un limite di risarcimento superiore a quello di Legge e vi sono assicuratori disposti a considerare valida la copertura.

Quanto alla forma della polizza, normalmente si tratta di contratti parametrati sul "fatturato noli".
Va detto, per una corretto inquadramento di questo settore, che un vettore stradale quasi mai può limitarsi a coprire esclusivamente le proprie "responsabilità". Da un lato, infatti, possono presentarsi situazioni nelle quali il "mittente" (più correttamente: colui che ha "titolo" alle merci) chieda al vettore di provvedere all'assicurazione delle merci, correttamente valutando che le merci stesse possono essere perdute o danneggiate a prescindere dalla responsabilità del vettore (per fatto fortuito o per responsabilità di terzi). D'altro lato accade sovente, nella pratica, che il vettore (per diversi motivi, sostanzialmente riconducibili a ragioni di ordine commerciale) debba (o preferisca) farsi carico della perdita o dei danni alle cose affidategli per il trasporto anche in situazioni nelle quali, da un punto di vista strettamente legale, potrebbe respingere il reclamo dell'avente diritto.
Il vettore terrestre, quindi, prudentemente affiancherà alla polizza di responsabilità vettoriale una polizza "danni" "per conto".
In teoria, per poter invocare l'intervento di tale polizza, il vettore dovrebbe poter esibire all'assicuratore, in caso di sinistro, l'ordine di assicurare ricevuto dal "mittente", ma non sempre ciò è possibile.
La situazione va prevista nel negoziare la polizza con l'assicuratore per giungere - generalmente è così - ad una soluzione di compromesso, quale, ad esempio di riconoscere come "ordine" implicito il fatto che nella fattura emessa dal vettore per il trasporto figuri un importo riferito esplicitamente all'assicurazione della merce. Dovrà essere anche derogata la condizione che esclude che la polizza per conto possa valere a copertura della responsabilità (ma la cosa è di fatto implicita data l'esistenza della polizza di RC vettoriale).

Polizza per l'assicurazione della responsabilità dello spedizioniere vettore per errori e/o omissioni nella esecuzione del mandato.

Come abbiamo visto lo spedizioniere assume sovente, nei confronti del proprio committente, la veste di vettore e come tale provvede a coprire la propria responsabilità con l'apposita polizza.
A differenza del semplice vettore, tuttavia, lo spedizioniere deve rispondere non solo per le perdite o danni cagionati alle merci trasportate, ma anche di altre perdite economiche subite dall'avente diritto sulle merci a seguito di inadempimenti contrattuali dai quali derivi una erronea o ritardata esecuzione delle spedizioni o per consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute o per mancata o erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretta connessione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto, ecc. Si tratta, in sostanza delle responsabilità professionali dello spedizioniere. Per la copertura di tali responsabilità lo spedizioniere-vettore dovrà far inserire nella polizza un'apposita "Condizione Addizionale" od una "Sezione ARES (assicurazione della responsabilità dello spedizioniere vettore)" nel caso venga adottato un formulario di polizza ed. 1983/1986.

Assicurazione dell'operatore di trasporti multi-modali (MTO)

Come già accennato, soprattutto in relazione allo sviluppo del trasporto delle merci in container e delle particolari modalità di tali trasporti (che vedono il container e la merce in esso contenuta passare per una molteplicità di mezzi di trasporto e di vettori, dal momento in cui lasciano il punto di origine fino al momento in cui vengono consegnati al destinatario finale) si è reso necessario organizzare una forma di copertura per quel tipo di operatore che assume è nei confronti del soggetto avente titolo alle merci è la veste di unico interlocutore quale "assuntore" del servizio di trasporto e per così dire di organizzatore di tutti i passaggi intermedi qualificandosi come "Operatore di Trasporti Multimodali" ("MTO").

Per questa molteplicità di attività, l'MTO è tenuto a rispondere di (e deve essere assicurato per) i danni/perdite materiali subiti dalle merci consegnategli per la spedizione od il trasporto, nonchè per altre perdite economiche subite dall'avente diritto alle merci per inadempimenti contrattuali dai quali derivi una ritardata od erronea esecuzione delle spedizioni, o per consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute ovvero per mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle merci ecc.

Altre responsabilità dell'MTO riguardano i costi per l'invio all'esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in un luogo diverso, nonchè i costi di rimozione, disinfezione, fumigazione e distruzione di merci a seguito di un sinistro.

Per la copertura di questi rischi il mercato italiano ha elaborato la Polizza di Assicurazione della responsabilità Civile dell'Operatore di Trasporti Multimodali (MTO) (l'edizione più recente del 2003).

E' di particolare interesse notare che la polizza opera in secondo rischio rispetto ad altre polizze che l'Assicurato dichiari di aver stipulato per l'assicurazione di determinati mezzi di trasporto o magazzini o terminal da lui gestiti e che è rafforzando tale concetto è la polizza contiene clausole di esclusione (eventualmente derogabili con espressa pattuizione) relativamente a: 

  • perdite/danni a mezzi in uso all'assicurato
  • danni che si verifichino nell'ambito di magazzini, termi-nal, aree di proprietà o in uso all'assicurato a seguito di incendio, fulmine, ecc. (sostanzialmente a seguito dei rischi normalmente coperti con una polizza "incendio" estesa, inclusi eventi atmosferici)
  • accettazione di responsabilità oltre ai limiti di legge, stipulazione è per conto di terzi è di polizze contro i danni alle merci, operazioni di imballaggio/disimballaggio, predisposizione di piani di carico di mezzi di trasporto per acqua e per aria
  • manutenzione, pulizia e ripristino di containers, veicoli, vagoni ferroviari e altre attrezzature di trasporto e movimentazione
  • incasso per conto terzi delle fatture per merci con pagamento alla consegna, ecc. 

Sono previste altre esclusioni, alcune delle quali potenzialmente significative e tali da lasciare zone di scopertura in relazione a taluni aspetti dell'attività dell'MTO "in senso esteso". Quando l'MTO svolga un'attività complessa, che comporti, fra le responsabilità delle quali deve rispondere, anche quelle citate fra le esclusioni qui sopra menzionate, occorre completare la polizza con le relative deroghe ed ovviamente trovare l'assicuratore disposto ad assumere tale copertura.
In polizza vengono fissati i massimali assicurati per le varie tipologie di rischio coperte (in particolare per i danni alle merci e per le "perdite economiche").
La durata della polizza è normalmente annuale ed il premio viene previsto come funzione del fatturato realizzato dall'assicurato in rapporto alle attività oggetto dell'assicurazione, con pagamento di un premio "minimo e deposito" all'inizio della copertura e conguaglio a chiusura dell'annualità.

L'area geografica di queste polizze, da precisare nel contratto, è generalmente il Mondo Intero, ma occorre osservare che un operatore a livello mondiale dovrebbe disporre di una copertura più completa di quella ottenibile col capitolato di polizza citato, tale da risultare flessibile e adattabile alle situazioni che in ambito mondiale potrebbero presentarsi.
A tale riguardo esiste un Assicuratore specializzato (sorto inizialmente a fianco e per iniziativa di alcuni dei principali Clubs "P&I") che offre una copertura modulare, perfettamente adatta a soddisfare tutte le esigenze di assicurazione degli operatori di trasporto multimodale, di terminals ecc.: il "Through Transport Club" (TTC), di Londra, ma presente nei principali Paesi, incluso il nostro.
Le condizioni di assicurazione di questa organizzazione si adattano alla copertura delle responsabilità di ogni tipologia di operatore di trasporto (che non sia proprietario di navi) ed in particolare copre le attività di:

  • Società di logistica
  • Operatori di trasporti per strada, aereo, ferrovia, mare
  • Autorità portuali
  • Centri di movimentazione di merci (Terminals marittimi e terrestri)
  • Operatori di navi
  • Vettori stradali
  • "Container Lessors"

I rischi coperti (per le diverse categorie di assicurati di cui sopra e per quanto di rispettivo interesse) sono:

  • responsabilità per danni alle merci, e alle attrezzature e navi dei clienti
  • danni alle proprie attrezzature (grues, mezzi per la movimentazione del carico, ecc.)
  • Avaria Generale e contributo alle spese di salvataggio (relativamente agli equipments di proprietà degli "Ship Operators"); e per la stessa categoria
  • rischi politici e rischi guerra "a terra" per le attrezzature di proprietà
  • responsabilità per "errori ed omissioni", incluso ritardo ed erronea consegna delle merci

e per tutte le categorie di assicurati:

  • responsabilità civile verso terzi, incluso inquinamento accidentale; _ Multe e penalità fiscali
  • danni "property", incluso "business interruption"
  • spese di investigazione, legali e spese intese a limitare i danni
  • costi di eliminazione/distruzione dei residui di sinistro, di quarantena e disinfezione, ecc.

La copertura fornita è presentata in forma molto completa e chiara, con una "schedule" nella quale sono richiamate le categorie di rischio e le attività per le quali l'assicurazione viene prestata, le rispettive franchigie ed i massimali di polizza, mentre le condizioni sono esposte in appositi "Libretti", categoria per categoria. Il servizio prestato da questa organizzazione è generalmente eccellente: il costo può risultare superiore a quanto eventualmente ottenibile da assicuratori tradizionali e pertanto questo è un assicuratore al quale conviene rivolgersi quando l'importanza dell'assicurato giustifichi una scelta non convenzionale. Il TTC viene qui menzionato perché questo assicuratore, ha svolto una funzione pionieristica in un campo dove gli assicuratori tradizionali non erano in grado di rispondere ad un'esigenza di copertura che veniva sempre più avvertita sul mercato, ma occorre aggiungere che sono disponibili soluzioni concorrenti che hanno intaccato la posizione di quasi-monopolio raggiunta fino a poco tempo fa dal TTC.


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