Assicurazione dei trasporti terrestri stipulata dallo spedizioniere o vettore per conto degli aventi diritto

Il titolo di questo paragrafo indica che siamo ancora nell'ambito delle assicurazioni "danni", cioè delle polizze intese a coprire il pregiudizio che da un sinistro che colpisca le merci trasportate viene arrecato a chi ha titolo alle merci.

Non sempre i titolari di merci spedite a mezzo autocarro sono organizzati per provvedere in proprio all'assicurazione e pertanto preferiscono delegare tale incombenza al vettore (se ingaggiato direttamente) o allo spedizioniere-vettore.
Si tratta di una sorta di polizza di abbonamento, di durata annuale, nella quale vengono indicate le merci assicurate (soprattutto vengono specificate le merci che non vengono assicurate) per le quali il contraente dovrà aver ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto.
Sono assicurati i trasporti effettuati direttamente dal contraente con mezzi propri ed anche quelli affidati ad altri vettori (nell'ambito territoriale indicato in polizza) e sono comprese le traversate marittime su navi traghetto (RO/RO) fra porti italiani o anche fra porti esteri, purchè la tratta terrestre sia superiore alla tratta marittima.
La polizza stabilisce le somme massime garantite per ogni partita e per ogni mezzo di trasporto.

Un aspetto caratteristico di questi contratti è la modalità di notifica dei rischi, che può essere fatta in forma preventiva (con contestuale o successiva indicazione del valore assicurato), oppure in forma virtuale (in pratica senza notifica).
In questo secondo caso, la semplice indicazione del premio di assicurazione nella fattura che viene emessa per l'addebito del nolo del trasporto viene considerata prova dell'ordine di assicurazione ricevuto dallo spedizioniere o vettore, ma ciò deve essere espressamente stabilito in polizza.
Nel caso della notifica delle singole spedizioni il premio viene conteggiato applicando il tasso di polizza alla somma dei valori assicurati (in realtà sarà indicato in polizza un "premio minimo e deposito", da conguagliare entro 60 giorni dalla chiusura dell'annualità col premio effettivamente risultante in base alle applicazioni fatte), mentre in caso di polizza senza notifica dei rischi il premio viene sostanzialmente parametrato sul "fatturato noli" ed anche per questa parte viene applicato in via anticipata un "premio minimo" comunque dovuto, da conguagliare a fine esercizio (sempre nel termine di 60 giorni) sulla base del fatturato noli accertato.
L'assicurazione è stipulata a "pieno rischio", ma la polizza stabilisce le "condizioni di assicurabilità" per i rischi di furto o rapina (a seconda che i trasporti siano effettuati con mezzi del contraente o di terzi) e nel caso di trasporti da effettuarsi a mezzo di autocarri frigoriferi. La polizza contiene una espressa previsione di rivalsa nei confronti del vettore "anche se questi sia il contraente della polizza", con l'ulteriore precisazione che la polizza di cui si tratta non potrà in alcun caso operare come assicurazione della responsabilità del vettore.
E' ovvio che, se una polizza di questo genere viene stipulata da uno spedizioniere che sia nello stesso tempo anche vettore, questi si preoccuperà anche - ed anzi in primo luogo è di assicurare la propria responsabilità vettoriale, con un separato contratto (in realtà in molti casi, le due distinte coperture potranno essere realizzate mediante due "sezioni" di un medesimo contratto: fra l'altro dovranno essere evidenziati i due premi di competenza, anche ai fini dell'assoggettamento alle due diverse aliquote d'imposta.


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