L'interesse assicurato

La corretta individuazione dell'interesse all'assicurazione è un elemento fondamentale in tutte le assicurazioni contro i danni, ma assume particolare rilievo in questo settore per la confusione di idee che spesso regna fra gli assicurati e talvolta anche fra i "pratici" dell'assicurazione, confusione in parte giustificata dalla prassi seguita in Italia per molti anni (la "Polizza merci trasportate a mezzo autocarro" veniva utilizzata indifferentemente come polizza danni, come polizza "danni per conto" e come polizza di responsabilità vettoriale!).
Interessato all'assicurazione è chi subisce il danno o la perdita al verificarsi di un sinistro.
Se il danno o la perdita colpisce l'assicurato in quanto proprietario di un bene (o avente altri diritti reali sullo stesso) siamo di fronte ad un'assicurazione di cose.
Se il danno o la perdita colpisce l'assicurato in quanto questi sia responsabile delle cose (nella sua veste di vettore o spedizioniere o altra figura nella filiera del trasporto) nei confronti del proprietario (e quindi debba risarcire il proprietario se il bene affidatogli si perde o si danneggia), siamo di fronte ad un'assicurazione di responsabilità.

Quando il proprietario delle merci trasporta i suoi beni con autoveicoli propri (accade piuttosto frequentemente nel caso di aziende industriali o commerciali, ovviamente per una parte delle loro movimentazioni), non vi è questione di assicurazione di responsabilità: il proprietario stipula in nome e per conto proprio un'assicurazione di cose.
Generalmente, tuttavia, il proprietario della merce la affida, per il trasporto, ad un "vettore" terzo, eventualmente avvalendosi, per l'organizzazione del trasporto, di uno "spedizioniere" o addirittura, nel caso di grandi aziende, affidando la gestione del complesso della movimentazioni di merci di suo interesse ad una società di "logistica".
Quindi gli interessati (alla tutela contro possibili perdite o danni) diventano molteplici e si allargano anche le fattispecie di responsabilità.
Il proprietario delle merci potrà continuare a stipulare una polizza in nome e per conto proprio oppure potrà chiedere al vettore o allo spedizioniere di provvedere all'assicurazione, diventando (il vettore o lo spedizioniere) contraenti di un'assicurazione in nome proprio, ma per conto del proprietario.
A loro volta il vettore e lo spedizioniere hanno interesse ad assicurare la propria responsabilità per perdite o danni cagionati alle merci, di cui dovrebbero rispondere nei confronti del proprietario o dei suoi assicuratori (salvo, ovviamente, l'inserimento di manleve da rivalsa).
Il tema della responsabilità dell'autotrasportatore (almeno per quanto riguarda i trasporti nazionali) va visto alla luce delle novità introdotte col Decreto Legislativo 21 Novembre 2005, n. 286, avente per oggetto la "Liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto", alcuni aspetti del quale sono stati richiamati nel capitolo che tratta del quadro giuridico di riferimento.

Per i fini che ci interessano in questa sede, deve essere messo in evidenza che dal 28 Febbraio 2006 è venuta a cessare la distinzione fra trasporti soggetti alla tariffa a forcella e trasporti a tariffa libera e l'applicabilità dei limiti di responsabilità che facevano riferimento ai due tipi di tariffa, stabiliti con la Legge 450/85 e da quella 162/93.
Il limite di responsabilità (unico e non derogabile a favore del vettore) è ora di 1,00 Euro per Kg di merce perduta o danneggiata, ovviamente per i trasporti in ambito nazionale, perché per i trasporti internazionali resta valido il limite d'indennizzo della Convenzione CMR, pari d 8,33 "unità di conto" del Fondo Monetario Internazionale (importo che è grosso modo pari a 10 Euro), sempre per ogni Kilogrammo di merce perduta o danneggiata.
La responsabilità vettoriale è regolata, anzitutto, dal primo comma dell'art. 1693 del Codice Civile ("Il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario"), mentre, abrogata la Legge 450/85 (e la 162/93), il limite al risarcimento dovuto dal vettore responsabile è ora stato direttamente introdotto nel Codice Civile mediante l'aggiunta di tre commi all'art. 1696.
Il Decreto Legislativo in questione, da poco entrato in vigore, è già oggetto di pesanti critiche in relazione alla esiguità di tale limite di risarcimento, che potrebbe trovare sanzione presso la Corte Costituzionale, appena se ne presenterà l'opportunità: il nuovo limite, infatti, è pari a meno di un sesto di quello che era stato stabilito per i trasporti esenti dalla tariffa a forcella, con Legge 162 del 1993 (limite che era stato fissato accogliendo i rilievi mossi dalla Corte Costituzionale con sentenza 420/1991).
Altri motivi di incostituzionalità potrebbero essere visti nella mancanza di un meccanismo automatico di rivalutazione del limite e nella evidente disparità di trattamento fra trasporti nazionali e trasporti internazionali. Come conseguenza dell'introduzione del limite legale di responsabilità, l'interesse del vettore all'assicurazione si configura su valori non più corrispondenti a quelli del proprietario delle merci, soprattutto perché il vettore non ha più necessità di assicurarsi contro il rischio di rapina e contro i casi fortuiti (circostanze che lo esonerano da responsabilità) e può quindi limitarsi a stipulare una copertura per la responsabilità, nei limiti dei massimali corrispondenti a quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005.

Va tenuto conto, tuttavia, che se il limite di responsabilità, nei trasporti nazionali, appare veramente esiguo, esso non opera in caso di dolo o colpa grave del vettore.
E' quindi da prevedersi che si moltiplicheranno i casi in cui i titolari dell'interesse alla merce (o i loro assicuratori, in rivalsa), specialmente in caso di forte disparità fra l'entità del danno sofferto dalla merce ed il massimale di responsabilità del vettore, cercheranno di invocare in via giudiziaria la colpa grave del vettore stesso.
Ecco quindi che un limite di responsabilità troppo basso, contrariamente alle prevalenti aspettative, potrebbe indurre i vettori a tutelarsi con polizze di responsabilità con massimali più congrui rispetto al valore delle cose prevalentemente trasportate.
D'altra parte il proprietario delle merci deve (o ha interesse a) assicurarsi per l'intero valore delle cose assicurate, per tutti i rischi, compresi il caso fortuito e la rapina: nonostante ciò, l'utenza (e specialmente quella più agguerrita in virtù del proprio potere commerciale) cerca di imporre al vettore l'assunzione (in deroga alla Legge) di un limite di risarcimento più elevato. Inizialmente il mondo assicurativo ha opposto resistenza alla concessione (tramite la necessaria presa d'atto) di tali deroghe al limite legale, ma gradualmente il mercato vi si sta adattando e si viene così a creare nuovamente una certa confusione fra assicurazione di responsabilità ed assicurazione danni.
Una soluzione ibrida che trova un certo consenso consiste nella stipula, da parte del vettore, accanto alla polizza di responsabilità vettoriale, di una polizza "danni" "per conto" da utilizzare (impropriamente) quando si trovi costretto a risarcire il proprietario delle merci per il loro effettivo valore (in deroga al limite) o in situazioni in cui manchi l'elemento di responsabilità (sinistri dovuti a fatti fortuiti o per colpa di terzi).


Condividi questa pagina
Questo sito può trattare i dati personali dell’utente attraverso l’utilizzo dei cosiddetti cookies che potrebbero consentire l’identificazione dell’utente o del terminale. Il sito utilizza inoltre cookies statistici completi e/o di profilazione per inviare all’utente pubblicità̀ e servizi in linea con le sue preferenze Per saperne di più̀ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies è possibile cliccare qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookies o di strumenti analoghi eventualmente descritti nel documento informativo.