Forme di assicurazione trasporti

La pratica assicurativa ha portato ad individuare diversi tipi di inquadramento contrattuale delle polizze di assicurazione trasporti (a seconda della veste e delle esigenze del contraente e sempre tenendo distinte le polizze "danni" dalle polizze di "responsabilità").
Contraenti di assicurazioni "merci" ("danni") sono essenzialmente:

  • aziende industriali, relativamente sia agli approvvigionamenti di materie prime o semilavorati, sia ai beni da esse prodotti e venduti (vedremo, comunque, in quali circostanze)
  • traders di merci "di massa" (petrolio, olii minerali in genere, prodotti petroliferi raffinati, ecc.; grani, semi oleosi, farine; tronchi e legnami; commodities varie, ecc.); traders di prodotti ortofrutticoli ed agricoli in genere, eventualmente trasportati in regime frigorifero
  • la contraenza può essere anche in capo a spedizionieri (o altri operatori di trasporti) quando questi stipulano coperture "per conto" dei titolari dell'interesse all'assicurazione

Nel caso di una polizza che abbia per oggetto, soprattutto, rischi terrestri (autocarro/ferrovia) la polizza dovrà essere quanto più ampia possibile (come tipologia di rischi coperti), ma allo stesso molto sintetica/automatica nel modo di operare, non essendo ipotizzabile, per ragioni di praticità, di dover negoziare la copertura per i singoli trasporti. Nel caso di rischi marittimi, inevitabilmente la copertura dovrà essere predisposta in modo da consentire la "certificazione" di singole spedizioni. Infatti il "certificato di assicurazione" (primo concreto documento assicurativo nel quale ci imbattiamo) è sovente allegato, nelle transazioni commerciali internazionali, agli altri documenti rappresentativi della merce.
Le assicurazioni di merci trasportate per via marittima riguardano principalmente operazioni commerciali internazionali e si attuano utilizzando formulari di polizza o clausolari conosciuti e diffusi nella comunità economica mondiale.
Il fatto che "assicurato" non sia (nella maggior parte dei casi) il "contraente", ma colui che ha "titolo" alle merci e quindi un soggetto che non ha negoziato con l'assicuratore, fa si che le condizioni di copertura (e le stesse prassi di gestione dei sinistri e di liquidazione degli indennizzi) debbano essere quelle comunemente utilizzate in ambito internazionale.
Il "corpus" di clausole che si connota per tale universale conoscenza ed accettabilità è quello che si è andato formando sotto la responsabilità dell'Institute of London Underwriters (da qui l'intitolazione di ciascuna di tali clausole come "Institute&Clause", con una data che ne definisce l'edizione).

Le "Clausole", peraltro, definiscono il contenuto (o taluni aspetti del contenuto) della copertura, ma non costituiscono il "contratto di assicurazione", cioè la polizza, che deve regolamentare tutti gli aspetti del rapporto fra assicurato ed assicuratore (dal pagamento del premio alla liquidazione del sinistro).
Nel sistema inglese le clausole sono soggette ai principi stabiliti nella "English Law" (il Marine Insurance Act del quale abbiamo trattato), nel sistema italiano (fermo l'assoggettamento alla Legge e quindi al Codice della Navigazione e per quanto da questo non disciplinato, dal Codice Civile) il "contratto" deve fare riferimento ad un capitolato di polizza.
L'utilizzo delle Clausole dell'Institute, indispensabile nelle assicurazioni marittime, non è invece necessario nelle assicurazioni terrestri "nazionali", che assorbono una parte importante dell'attività del Ramo Trasporti delle compagnie operanti in Italia e che rientrano senz'altro in modo più diffuso nell'esperienza dei brokers aventi una clientela industriale.
Gli assicuratori italiani (per lunghi anni rimasti legati a capitolati di polizza "trasporti" nati in epoche in cui i traffici avevano caratteristiche totalmente diverse da quelle che hanno assunto negli ultimi decenni), hanno posto mano ad una totale revisione delle condizioni di assicurazione, dapprima con la Polizza del 1983 e successivamente con l'edizione 1998, ulteriormente modificata nel 2006: questi capitolati si caratterizzano per la loro modularità (che consente di poter adattare il contenuto della copertura utilizzando le Clausole diverse che vanno ad innestarsi sul corpo principale di polizza, costituito dalle Condizioni Generali, a seconda delle diverse esigenze che possono di volta in volta presentarsi) e per una notevole omogeneità (anche terminologica) delle singole norme.


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