Contraenza dell'assicurazione

Nell'assicurazione merci è abbastanza frequente che il contraente dell'assicurazione sia figura diversa dal beneficiario della copertura. Il contraente, cioè, stipula l'assicurazione per conto di un terzo, destinatario-acquirente delle merci. 

Per inquadrare correttamente questo fondamentale aspetto delle assicurazioni trasporti, occorre ricordare, almeno in modo sintetico, come convenzionalmente vengano ripartiti nel commerci internazionale, fra acquirente e venditore, compiti, costi e rischi, relativamente al trasporto della merce.
Si fa riferimento, a questo riguardo, agli "INCOTERMS", testo di definizioni prodotto dalla Camera di Commercio Internazionale (I.C.C.) per stabilire in modo uniforme è a livello internazionale è i termini di resa che venditore ed acquirente hanno stabilito/accettato nel loro contratto.
Secondo gli INCOTERMS 2010 possono aversi i seguenti termini di resa: 

  • EXW Franco magazzino partenza (luogo di consegna convenuto)
  • FCA Franco vettore (luogo di consegna convenuto )
  • FAS Franco lungo bordo (s'intende: della nave, porto d'imbarco convenuto)
  • FOB Franco bordo (porto d'imbarco convenuto)
  • CFR Costo e nolo (porto di destinazione convenuto)
  • CIF Costo assicurazione e nolo (porto di destinazione convenuto)
  • CPT Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto)
  • CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)
  • DAT Reso al terminal (terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione)
  • DAP Reso al luogo di destinazione ( luogo di destinazione convenuto)
  • DDP Reso sdoganato (luogo di destinazione convenuto)

Questi termini hanno sostituito quelli, meno precisi, che erano in uso nel passato e che ancora oggi vengono sovente utilizzati per semplicità:

  • "FOB" = "free on board"
  • "CANDF" = "cost and freight"
  • "CIF" = "cost, insurance and freight"

Naturalmente nulla impedisce che venditore ed acquirente si accordino, in concreto, per realizzare, di volta in volta, autonome varianti a questo schema di massima.
Così, ad esempio, il "FOB" può essere integrato dalla qualificazione "stivato", con ciò implicando che la responsabilità del venditore ed i costi a suo carico include anche le operazioni di stivaggio, che per certi tipi di carico possono essere considerevoli (si pensi al cosiddetto "project cargo", cioè alle spedizioni di materiale destinato alla costruzione di impianti).
In generale si può osservare che nei trasporti marittimi di carichi di massa (cereali, semi, carbone, minerali, petrolio, ecc.) i termini di resa sono ancora (come prima dell'avvento degli Incoterms) prevalentemente FOB o CIF (o CFR) e la scelta fra le due forme è abbastanza legata alla forza contrattuale delle parti. Come vedremo un ricevitore/acquirente ben organizzato cercherà di acquistare FOB o CFR per mantenere un rapporto diretto con l'assicuratore di sua fiducia, ma è anche vero che i grandi traders internazionali godono, normalmente, di favorevoli condizioni/tassi (e noli) e quindi sono in grado di quotare prezzi "CIF" più competitivi rispetto al costo che l'acquirente dovrebbe sostenere sommando prezzo d'origine, nolo ed assicurazione.

Nel commercio di manufatti (prodotti della lavorazione industriale) sono prevalenti le vendite CIF e tuttavia, a causa di provvedimenti protezionistici attuati da molti Paesi a scarsa industrializzazione, che impongono che le merci importate siano assicurate da compagnie (generalmente di stato) dei paesi stessi (restrizioni che sovente riguardano anche la bandiera delle navi sulle quali le merci vengono trasportate), si hanno molti casi di vendite "CFR" o "FOB". I tipi di compravendita qui sopra accennati sono tipici del commercio internazionale marittimo, ma si ritrovano anche è sotto una diversa terminologia è nel commercio internazionale per via terrestre e nel commercio interno di ciascun Paese.
Si parlerà, quindi, di vendita "franco destino" od invece di vendita "franco fabbrica" utilizzando gli appositi INCOTERMS visti sopra per le diverse sottovarianti.
Nel commercio internazionale, nel quale si ricorre abitualmente alla vendita contro documenti, le pattuizioni in tema di assicurazione vanno a formare parte integrante delle condizioni da rispettare ai fini della negoziazione delle Lettere di Credito e quindi le Banche svolgono una funzione di verifica del rispetto dei termini pattuiti.
Anche i contratti-tipo utilizzati nel commercio internazionale delle "commodities" (cereali, carbone, petrolio, ma anche caffè, cacao, legnami, ecc.) contengono specifiche norme in merito all'assicurazione, cosicchè l'acquirente conosce esattamente quale tipo di copertura gli verrà fornita (se l'assicurazione è di competenza del venditore) e per quale valore.
Naturalmente la realtà presenta situazioni nelle quali la titolarità delle cose trasportate non muta, per effetto del trasporto, ma resta in capo allo stesso soggetto, ad esempio quando vengano spediti da un sito all'altro dello stesso complesso industriale semilavorati per subire una ulteriore fase di lavorazione ed in tal caso la forma ed il contenuto della copertura saranno il frutto della normale negoziazione fra assicurato ed assicuratore.


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