Legislazione italiana

Prima di entrare nel merito dei rischi oggetto del "Ramo Trasporti" e delle loro coperture dobbiamo fare cenno alle norme giuridiche che lo disciplinano in Italia, ma ci rifaremo anche al Marine Insurance Act inglese, per la sua importanza specifica nel settore dell'assicurazione. La prima fonte del diritto dei trasporti è ovviamente il Codice Civile ed in particolare gli articoli che ne costituiscono il Capo VIII ("Del Trasporto"), partendo dalla nozione di trasporto, che l'articolo 1678 definisce così: "Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro".
L'articolo 1680 ("Limiti di applicabilità delle norme") stabilisce che le disposizioni di questo Capo VIII del Codice si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria ed a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, con ciò richiamando l'altra fondamentale fonte normativa del settore, appunto il "Codice della Navigazione Marittima ed Aerea" nonchè le leggi speciali e le convenzioni internazionali che possono risultare caso per caso applicabili.
Nei 10 articoli che vanno dal 1683 al 1692 sono chiaramente disciplinati i diritti e gli obblighi del mittente, del vettore e del ricevitore delle merci e è salvo appunto quanto rispetto ad essi derogato dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali è a tali articoli ci si dovrà attenere nel considerare le obbligazioni di carattere assicurativo ad essi sottostanti.
Per quanto riguarda il Codice della Navigazione, deve essere fatto riferimento soprattutto al Libro III ("Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione") che al Titolo I tratta dei "contratti di utilizzazione della nave" e precisamente al Capo I "della locazione", al Capo II "Del noleggio", al Capo III "Del trasporto" (ed in particolare, per quanto concerne il trasporto di cose, alla Sezione II di tale Capo).
Il Titolo II (del Libro III) tratta "Della contribuzione alle avarie comuni", con ciò evidenziando l'importanza di un istituto che è tipico e fondamentale dei trasporti e delle assicurazioni marittime.
Il Codice poi tratta, al Titolo III, "della responsabilità per urto di navi", al Titolo IV "Dell'assistenza e del salvataggio" (norme che sono ordinate sotto il Capo I di tale Titolo), "Del ricupero" (Capo II) e "Del ritrovamento di relitti in mare" (Capo III) e finalmente, al Titolo V, "Delle assicurazioni".
La disciplina delle assicurazioni dettata dagli articoli 514 / 547 del Codice della Navigazione va coordinata con le norme del Codice Civile che ne tratta agli articoli 1882 /1918.

Fra le "Leggi speciali" assume una decisiva rilevanza il Decreto Legislativo 21/11/2005, n° 286 avente per oggetto la "Liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto".
Non è questa la sede per un esame approfondito della nuova disciplina legislativa dell'autotrasporto ed in particolare delle sue implicazioni di carattere assicurativo, ma dobbiamo, quanto meno, ricordarne alcuni aspetti molto importanti.
Anzitutto il Decreto individua le figure che intervengono nell'attività di autotrasporto e ne da la definizione che riporto testualmente:

  1. attività di trasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante veicoli, dietro pagamento di un corrispettivo
  2. vettore, impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada
  3. committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore
  4. caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto
  5. proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore

Va osservato che per quanto attiene al termine "vettore" il Codice civile non ne contiene alcuna definizione, se non in modo indiretto, perchè. dalla formulazione dell'art. 1678 si può desumere che il vettore è il soggetto che si obbliga, contro corrispettivo, a trasferire persone o cose da una località all'altra. Ma l'art. 1741 c.c. introduce un concetto diverso, attribuendo allo spedizioniere i diritti e gli obblighi previsti relativamente al vettore in presenza i talune condizioni.

Poichè un punto qualificante del Decreto n. 286/05 è il suo articolo 10 che introduce un limite generalizzato di responsabilità del "vettore" (e lo fa, appropriatamente, modificando l'articolo 1696 del Codice Civile), c'è da chiedersi se tale tale limite di responsabilità (che, ricordiamo, è di 1 Euro "per chilogrammo di merce perduta o danneggiata") trovi applicazione solo relativamente al "vettore" come definito nei termini di cui sopra o se, invece, debba trovare applicazione al vettore inteso in senso generico, sia quale risulta dall'art. 1678, sia anche dall'art. 1741 (del C.C.).
Anche le altre definizioni ("committente", "caricatore") sono nuove e non trovano riscontro nel diritto pubblico; anche il concetto di "proprietario" è sicuramente controverso, considerato che in materia di trasporto il C.C. conosce solo i termini di "mittente" e "destinatario": sarebbe stato più appropriato riferirsi all' "avente diritto alle merci".
Altro punto qualificante (anche se reso incerto da una formulazione complessiva piuttosto contraddittoria) è l'abolizione del sistema delle tariffe obbligatorie, precedentemente in atto e l'affermazione che "i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto".
Il richiamo al "contratto di trasporto" assume particolare rilevanza (e devo qui anticipare che l'insieme delle disposizioni contenute del Decreto spinge a dire che la forma scritta del contratto, pur se non resa obbligatoria, è di fatto assolutamente necessaria, per la migliore tutela degli interessi di ciascuno e particolarmente del vettore) in relazione al tema della "Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce", come recita la rubrica dell'art. 7.
Senza scendere nei dettagli di tale disposizione, è bene ricordare (e tenere presente anche ai fini assicurativi dei quali direttamente ci occupiamo) che il Decreto stabilisce una stretta solidarietà fra tutte le parti che intervengono nel trasporto riguardo alle modalità di effettuazione dello stesso (a partire dal fatto che il trasporto sia operato da impresa abilitata): la forma scritta del contratto serve, fra l'altro, a documentare che ciascuna parte sia stata correttamente responsabilizzata per quanto di sua competenza.
Per quanto direttamente ci interessa dobbiamo qui riportare il testo dell'art. 10 del Decreto, che stabilisce i "limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate":
"All'articolo 1696 del Codice Civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni". Il Decreto Legislativo n. 286/05, come si vede, interviene sulla materia dei limiti di responsabilità modificando direttamente quell'articolo 1696 del Codice Civile che dichiarava "illimitata" la responsabilità del vettore e rende il limite applicabile sempre, salvo che una norma di diritto interno (Codice della Navigazione) o una norma di diritto uniforme (come la Convenzione per il trasporto di merci per strada, espressamente citata nel secondo dei commi aggiunti al 1696 c.c., meglio nota come "C.M.R." o "Convention Marchandise par Route") prevedano un limite diverso.
In realtà questa norma, apparentemente chiara ed inequivoca, ha già provocato incertezze di interpretazione (quanto alla sua inderogabilità) e su questo punto dovremo tornare quando passeremo ad esaminare gli strumenti per l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale.


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